Condizioni Generali

Condizioni Generali

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Ai sensi dell’art.6 del d.Igs. 111/95 i clienti hanno diritto di ricevere copia del contratto di compravendita del pacchetto turistico.

1) PREMESSA, NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che :
a) Il decreto legislativo N. 111 del 17/3/1995 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere in possesso della autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95). b) Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 19 delle presenti Condizioni Generali di Contratto
Ai sensi dell’art.2 n.1 decreto legislativo n.111 del 17/3/1995 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendendosi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)...che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
2) FONTI LEGISLATIVE - Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l’offerta di un pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al Consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L.27/12/77 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/70, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.
3) PRENOTAZIONI - La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e s'intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui e nel luogo dal quale l’organizzatore invierà conferma scritta anche a mezzo sistema telematico. L’agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, dovrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell’art. 6 del decr. Legisl. 111/95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Si dà atto che l’agenzia di viaggio venditrice ha nei confronti dell’organizzatore, la veste giuridica di intermediario ai sensi dell’art.1,3CCV oltre che di venditore ex.art.4 decr. Legisl. 111/95, acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante. Le indicazione relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero
in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico
dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

4) PAGAMENTI - All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota di partecipazione e, se prevista, l’intera quota di iscrizione al viaggio. Il saldo dovrà essere effettuato 30 giorni prima della partenza, escluse le crociere subacquee il cui saldo è richiesto 60 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni (60 giorni per le crociere subacquee) precedenti la data di partenza dovrà essere versato l’intero ammontare della quota di iscrizione. La mancata osservanza di queste condizioni alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto , tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti
dall’Agenzia di viaggio venditrice e dall’Organizzatore.

5) PREZZO - Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso può essere modificato fino a 20 giorni precedenti la data di partenza soltanto a seguito di variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante -dirittietassesualcunetipologiediservizituristiciqualiimposte,tassediatterraggio,disbarcoodiimbarconeiportie negli aeroporti
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale massima dell’ 80% tranne nel caso di quote riferite unicamente a servizi a terra nel qual caso la succitata percentuale è del 90%.

6) RECESSO DEL CONSUMATORE
- Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo del pacchetto viaggio, di cui al precedente art. 5, in misura eccedente il 10% - modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto (per tale intendendosi qualunque variazione su elementi oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato) proposto dall’Organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il Consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente, o se non disponibile, superiore senza supplemento di
prezzo, ovvero di importo inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni
lavorativi dal momento del ricevimento della comunicazione della decisione di richiedere il rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica e di recedere) entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla proposta di aumento e di modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore si intende accettata Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate si addebiteranno penali di annullamento in forma proporzionale al tempo intercorrente tra la data di partenza e la data di comunicazione del recesso come di seguito indicate. In caso di vendita di pacchetti e servizi turistici di terzi faranno fede le Condizioni Generali di Contratto dell’organizzatore
prescelto dal viaggiatore.
In caso di "viaggio su misura" organizzati da Oceano Point su specifiche richieste dal cliente:
• Costi di trasporto aereo o marittimo o di altro genere
- 100% per cancellazioni totali o parziali effettuate dalla data di prenotazione.
• Crociere subacquee:
- 20% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima del giorno della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 89 a 61 giorni di calendario prima del giorno della partenza;
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
• Costi di servizi alberghieri e di altri servizi necessari all'espletamento del mandato:
- 30% per cancellazioni totali o parziali effettuate dalla data di prenotazione al 45° giorno antecedente la partenza; - 50% per cancellazioni totali o parziali effettuate dal 44° al 30° giorno antecedente la partenza;
- 75% per cancellazioni totali o parziali effettuate dal 29° al 7° giorno antecedente la partenza;
- 100% per cancellazioni totali o parziali effettuate dal 7° giorno antecedente la partenza in poi.
• Diritti assicurativi e costi accessori saranno addebitati al viaggiatore nella misura del 100% del loro valore. Nel
calcolo delle penali non si considerano il giorno di annullamento e quello previsto di inizio fruizione servizi. Gli
annullamenti dovranno pervenire durante i giorni lavorativi.
Le comunicazioni pervenute di sabato, domenica o festività verranno considerate come pervenute il primo giorno lavorativo utile.
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso.
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza, invalidità o inesattezza dei previsti documenti personali per l’espatrio.

7) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO - Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del secondo comma dell’art. precedente)
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo, nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato, sempre che tale annullamento sia stato comunicato nel termine precedente la data della partenza ivi indicato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 6), l’organizzatore che annulla (ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dal precedente art. 6, quarto comma, qualora fosse egli ad annullare.

8) CHIARIMENTI IN MATERIA DI RECESSO - Gli effetti del recesso del consumatore o dell’annullamento del pacchetto turistico sono compiutamente disciplinati dai precedenti articoli 6 e 7 che sostanzialmente riproducono il disposto degli art.12 e 13 decr. Legisl. 111/95. Pertanto essi rispettano il giusto equilibrio tra le parti contrattuali anche in virtù del dettato dell’art. 1469 ter cod civ. (introdotto dalla L.52/96 di attuazione della direttiva 93/13 CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) secondo cui non sono vessatorie le clausole che
riproducono disposizioni di legge.

9 a) MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA
A) Da parte dell'organizzatore. Qualsiasi modifica significativa del pacchetto o di un elemento essenziale deve essere sottoposta all'accettazione del cliente.
B) Le modifiche da parte del cliente a prenotazioni già accettate, obbligano l'Organizzatore soltanto se, e nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifica comporterà l'addebito al cliente delle maggiori spese sostenute come segue: a) - modifica del tipo e/o numero di camere - modifica del trattamento alberghiero - modifica della classe di volo. Nessun addebito sino a 31 giorni di calendario prima della partenza. Addebito di EURO 30,00 per pratica e per variazione a partire da 30 giorni, fino a 3 giorni lavorativi (escluso il sabato), prima della partenza. Dopo, l'addebito sarà comunicato caso per caso. b)-modificadelladatadipartenzadelviaggio-modificadell'albergonellastessalocalità-modificadelladestinazione delviaggio Addebito di EURO 45,00 fino a 22 giorni prima della partenza, dopo l’addebito della penale prevista dall'art 6 ridotta del 50% con il minimo di EURO 45,00.
9 b) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA - L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione tranne che per un fatto proprio del contraente una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al
Per tutti i servizi su base privata, hotel, guida privata, autista privato ed escursioni personalizzate
- 50 % per cancellazioni totali o parziali fino al 20° giorno antecedente la partenza,
- 100% per cancellazioni totali o parziali dal 19° giorno antecedente la partenza in poi

diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10) SOSTITUZIONI - Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 15 giorni lavorativi prima della partenza ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all’atto della comunicazione della cessione.
Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione prevista. Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. L’iscritto che rinunciando al viaggio cede il diritto a fruirne e il sostituto, concessionario del medesimo, sono solidalmente responsabili nei confronti dell’ Organizzatore per il pagamento del saldo del prezzo nonché per le spese supplementari risultate da detta sostituzione. L’Organizzatore si riserva tuttavia, senza impegno né responsabilità di:
- rimborsare eventuali somme recuperate per servizi non usufruiti a seguito di rinunce;
- rimborsare eventuali somme recuperate e relative a servizi non usufruiti in corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute sempre che il viaggiatore fornisca documentazione scritta entro 15 giorni dalla data di fine viaggio. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica della modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI - I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regola di normale prudenza, diligenza a tutte le informazioni fornitegli dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle obbligazioni sopra indicate. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle
modalità del viaggio, sempre che risulti possibile l’attuazione.
12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA – La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo o in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della U.E. cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte
del consumatore.
13) REGIME DI RESPONSABILITÁ - L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato dal fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
14) LIMITI DI RISARCIMENTO - Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore per danni alla persona non può in nessun caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità sia a titolo contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli Art. 1783 e
seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles sulla responsabilità dell’Organizzatore.
In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di “5,000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno” previsto dall’art.13 n°” CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.
15) OBBLIGO DI ASSISTENZA - L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.
16) RECLAMI E DENUNCE - Il consumatore, a pena di decadenza ai sensi dell’ art.19 n.2 d. lgs.111/95, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all’Organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonchè le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l’organizzatore deve prestare al consumatore l’assistenza richiesta dal
precedente art.15 al fine di cercare una pronta ed equa soluzione.

Analogamente dovrà provvedere l’organizzatore
anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.
17) ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALI DI ANNULLAMENTO - Al momento dell’iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una polizza assicurativa (facoltativa) contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, secondo le condizioni generali previste dalla polizza della Compagnia di Assicurazione scelta.
18) SCIOPERI - SOSPENSIONI PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE - AVVENIMENTI BELLICI - DISORDINI CIVILI E MILITARI - SOMMOSSE - CALAMITÁ NATURALI – SACCHEGGI - ATTI Dl TERRORISMO. Questi fatti ed altri simili costituiscono causa di forza maggiore e non sono imputabili ai vettori ed all’organizzatore. Eventuali spese supplementari sostenute dal partecipante non saranno, pertanto, rimborsate, né tanto meno lo saranno le prestazioni che per tali cause
venissero meno e non fossero recuperabili.
19) FONDO DI GARANZIA - È prevista l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell’art.21 Decr Legisl.111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) il suo rimpatrio nel caso di viaggio all’estero il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamentI dell’Organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art/.21 n.5
decr. Legisl.n°111/95.
20) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) Disposizioni normative
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV:art.1, n.3 e n.6;artt;da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.
B) Condizioni di contratto
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art.3 1°comma, art. 4, art. 6, art.7, art.9 a/b, art.10 a, art.11, art. 15, art. 16, art.17; art.18. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico . La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici ( venditore, soggiorno ecc.)
C) Recesso del consumatore
Al cliente che receda dal contratto per qualsiasi motivo purché non imputabile al venditore, sarà addebitato a titolo di penale un importo fisso di 45,00 oltre al corrispettivo per il recesso stabilito nella seguente misura:
a) Soggiorni in alberghi, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera: le stesse penalità previste dall'art.6 subA
b) Solo trasporto con voli noleggiati speciali (sino a 5 ore di volo non stop): le stesse penalità previste dall'art.6 sub B
c) Solo trasporto con voli noleggiati o speciali(oltre a 5 ore di volo non stop): le stesse penalità previste dall'art.6 sub C
d) Solo trasporto con aerei di linea o altri mezzi, servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio: le penalità previste dal fornitore del servizio.
In caso di cancellazione successiva ad una variazione, verrà ripristinata la penale originaria di cancellazione totale del viaggio.
21) FORO COMPETENTE/ CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Per ogni eventuale controversia sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede il Tour Operator.
22) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA – L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica sono : 1) Estremi dell’autorizzazione
amministrativa dell'organizzatore
2) Estremi della polizza assicurativa responsabilità civile
3) Periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo
4) Cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno ovalore
AVVERTENZA IMPORTANTE: Escursioni in loco - Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal Cliente in loco, non comprese nel prezzo del pacchetto turistico, sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da OCEANO POINT nella veste di organizzatore.

Condividi